Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e' ratificato senza modificazioni.
2. Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
3. Art. 1. - Al primo comma alle parole: "due anni" sostituire le parole: "quattro anni".
4. Aggiungere alla lettera d): "Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo".
5. Art. 2. - E' cosi' modificato:
"Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, numero 1760.
Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo e' elevato al 4,50 per cento, sara' corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.
Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra soci.
Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo, fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo".
6. Art. 5. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I Ministri per le finanze e per l'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione della piccola proprieta' contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo".
Art. 2
1. Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario di cui alle vigenti leggi puo' essere elevato al 45% della spesa quando le opere siano di particolare onerosita'.
Art. 3
1. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da societa' di bonifica comunque costituite.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - SCELBA - PICCIONI - VANONI - PELLA - ALDISIO - D'ARAGONA -
TOGNI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI