Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 13 del 1978
Massime (1)
Massima n. 16152
- Avvocato e procuratore
- Assistenza e previdenza forense
- Trattamento pensionistico
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 e tabelle allegate A, B, C, E, F, (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1976 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Cadoppi Pier Carlo ed altri e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 740 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977;
2) ordinanza emessa il 13 gennaio 1977 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Sciascia Adriano e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977;
3) ordinanza emessa il 4 gennaio 1977 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Bivona Ferdinando ed altri e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1977;
4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1977 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Barone Ciro ed altri e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 1 giugno 1977.
Visti gli atti di costituzione degli avvocati Maniscalco Basile ed altri, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
Ritenuta l'opportunità di disporre la riunione dei quattro giudizi, stante l'identità del loro contenuto.
punto 1
Considerato che successivamente alle pronunzie delle suindicate ordinanze di rimessione, la medesima questione, in riferimento agli stessi parametri, è stata decisa con sentenza di questa Corte n. 62 del 1977 e dichiarata non fondata.
punto 2
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 9 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense), sollevata con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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