Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 195 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5810
- Imposte dirette
- T.U. 29 gennaio 1958, n. 641, artt. 261 e 262
- Contribuente moroso nel pagamento delle imposte dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali
- Procedura per la dichiarazione del fallimento in luogo della comminazione dell'ammenda
- Non viola l'art. 3 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui le dette norme prevedono che l'Amministrazione finanziaria promuove la dichiarazione di fallimento del contribuente in luogo dell'ammenda nel caso di morosità nel pagamento delle imposte dovute su redditi derivanti da imprese commerciali, è manifestamente infondata essendo stata già esaminata e ritenuta infondata con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970, e non sussistendo motivi per discostarsi da tale decisione.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Josi Enrico, iscritta al n. 244 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1971 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Milano, con ordinanza del 15 aprile 1971 ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevedono che, nel caso in cui il contribuente sia moroso nel pagamento delle imposte dovute sui redditi derivanti da imprese commerciali, l'Amministrazione finanziaria, in luogo dell'ammenda, promuove la dichiarazione di fallimento.
punto 2
Considerato che la questione, sollevata per assunto contrasto delle dette norme con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, è identica a quella già esaminata e ritenuta infondata da questa Corte con la sentenza n. 114 del 18 giugno 1970;
che non sussistono motivi per discostarsi dalla menzionata decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 261 e 262 del testo unico delle leggi per le imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sollevata con l'ordinanza del tribunale di Milano del 15 aprile 1971 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 114 del 18 giugno 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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