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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6832 del 19/03/2018 (Rv. 647519 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI | Invalidità dell'atto - Obbligo di registrazione e di pagamento del tributo - Sussistenza - Diritto al rimborso - Configurabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647519-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - NULLITÀ ED ANNULLABILITÀ DELL'ATTO - NULLITÀ OD ANNULLABILITÀ PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLE PARTI

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 131 del 1986, la nullità o l'annullabilità dell'atto non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione, né su quello, conseguente, di pagare la relativa imposta, tanto principale quanto complementare, ma costituiscono soltanto titolo per ottenerne la restituzione, ove venga dichiarata o accertata l'invalidità dell'atto con sentenza passata in giudicato, in ragione, peraltro, di un vizio non imputabile alle parti e che renda l'atto stesso insuscettibile di ratifica, convalida o conferma.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)