Sez. L, Sentenza n. 4137 del 04/05/1987 (Rv. 452909 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - MANCATA INCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - PENSIONE - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - MANCATA INCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 - per la quale la retribuzione pensionabile per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto non comprende il compenso per il lavoro straordinario, anche se effettuato con continuità ed in base a turni obbligatori - manifestamente non contrasta con i precetti costituzionali, trovando giustificazione (anche con riguardo all'art. 36 cost., che non comporta una necessaria coincidenza tra pensione ed ultima retribuzione) nella peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende esercenti servizi di pubblico trasporto e nello speciale status ad essi conferito. (V 339/85, mass n 438557; (V 4254/84, mass n 436181).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)