diritto.io

Codice Penale

Testo in vigore al

Art. 537 Tratta di donne e di minori commessa all'estero

1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.

Art. 538 Misura di sicurezza

1. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 puo' essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva. La misura di sicurezza detentiva e' sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.

Capo III. Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 540 Rapporto di parentela

1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e' considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione fuori del matrimonio e' equiparata alla filiazione nel matrimonio.

2. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio e' stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Titolo ix-bis. Dei delitti contro il sentimento per gli animali

Art. 544-bis Uccisione di animali

1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

Art. 544-ter Maltrattamento di animali

1. Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

3. La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quater Spettacoli o manifestazioni vietati

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Art. 544-quinquies Divieto di combattimenti tra animali

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

2. La pena e' aumentata da un terzo alla meta':

  1. 1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

  2. 2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

  3. 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

3. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

4. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies Confisca e pene accessorie

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

2. E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita' di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime.

Titolo decimo. DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA' E LA SANITA' DELLA STIRPE<br/> TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194