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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 21 del 1962

Decisione
decisa il 1962-03-20, depositata il 1962-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:21
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1479

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già dichiarata inammissibile perché relativa ad atto non avente forza di legge
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità, costituzionale di cui già in precedenza la Corte abbia dichiarato l'inammissibilità perché avente ad oggetto un atto privo di forza di legge. (Nella specie, veniva riproposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario venatorio per l'annata 1960-61. La questione, con oggetto un atto non avente forza di legge, era già stata, con sentenza n. 60 del 1959, dichiarata inammissibile relativamente all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, di identico contenuto). Cfr.: 50/1961.

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario venatorio per l'annata 1960-61, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1961 dal Pretore di Olbia nel procedimento penale a carico di Mollinari Massimo, iscritta al n. 55 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961 e nel Bollettino della Regione sarda n. 21 del 29 aprile 1961.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata, notificata al Presidente della Regione sarda il 14 marzo 1961, al Pubblico Ministero il 15 marzo 1961 e all'imputato il 16 marzo 1961, e pubblicata nel Bollettino della Regione sarda il 29 aprile 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 maggio 1961, il Pretore di Olbia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, del decreto dell'Assessore per l'agricoltura e foreste della Regione sarda 6 luglio 1960, n. 3084, recante il calendario venatorio per l'annata 1960-61, in quanto la riferita disposizione (che vieta di introdurre negli spazi destinati ai servizi dei porti marittimi ed aerei un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito per l'esportazione), posto che sia una norma munita di sanzione penale, contrasterebbe col divieto imposto alle Regioni di dettar norme in materia penale, e oltrepasserebbe "i limiti fissati dalle leggi fondamentali dello Stato", e precisamente dal T.U. 5 giugno 1939, n. 1016, sulla protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia;
punto 2
Considerato che analoga questione, sollevata dal Pretore di Olbia, è stata esaminata con la sentenza di questa Corte n. 60 del 1959, in relazione all'art. 11, comma quarto, del decreto del Presidente della Giunta regionale sarda 29 luglio 1957, n. 37, avente identico contenuto della disposizione del decreto assessoriale ora impugnata dal medesimo Pretore; e in quella occasione la Corte, ritenuto il valore non legislativo del provvedimento regionale, ebbe a dichiarare inammissibile la questione ad essa deferita; né il Pretore indica ora alcun motivo nuovo a giustificazione della riproposizione della questione; che non è dubbio che, per i medesimi motivi enunciati dalla Corte nella citata sentenza, anche il decreto assessoriale del 6 luglio 1960 è privo di valore di legge;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Olbia. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

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