Sez. 4, Sentenza n. 14434 del 25/09/1990 Ud. (dep. 06/11/1990) Rv. 185673 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE CAUTELA - SUSSISTENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE CAUTELA - SUSSISTENZA.*
La manovra di retromarcia, in quanto pone in essere una situazione di particolare pericolosità, esige una speciale solerzia ed attività da parte del conducente, il quale non è tenuto solo ad accertarsi che, da tergo, il campo stradale sia libero, ma anche che il veicolo possa essere spostato dalla posizione in cui si trova senza pericolo per alcuno. Ciò per il principio generale che il conducente ha l'Obbligo fondamentale di vigilare, con la massima attenzione, la strada da percorrere, sia durante la marcia normale e sia, soprattutto, durante l'esecuzione di una retromarcia, nella quale la visibilità è parzialmente preclusa dal retrotreno del veicolo e, quindi, diminuisce la possibilità di evitare gli ostacoli che possono presentarsi. (Conf mass n 152265).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)