Sez. U - , Sentenza n. 13456 del 29/05/2017 (Rv. 644367 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Coscienza e volontà dell'illecito - Nozione - Presunzione di colpa - Onere della prova a carico dell'agente - Imperizia incolpevole - Configurabilità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, in base dell'art. 4 del nuovo codice deontologico forense, la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure la sussistenza di una causa esterna, mentre non è configurabile l'imperizia incolpevole, trattandosi di professionista legale tenuto a conoscere il sistema delle fonti.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)