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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 395 del 1991

Decisione
decisa il 1991-10-15, depositata il 1991-10-31
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:395
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 17700

  • Fallimento
  • Piccolo imprenditore
  • Nozione
  • Operatività del concetto solo nel campo delle imprese individuali
  • Conseguente impossibilità di considerare "piccolo imprenditore" la piccola impresa artigiana gestita in società
  • Prospettata disparità di trattamento con incidenza sul diritto di difesa ed in contrasto con gli incentivi previsti dalla legge sullo sviluppo dell'artigianato
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per essere stata già dichiarata inammissibile questione del tutto analoga. - Sulla impossibilità di considerare piccolo imprenditore la piccola impresa commerciale gestita in società: S. n. 54/1991; - Sul limite di capitale investito (Lire 900.000) ai fini della configurabilità della nozione di piccolo imprenditore: S. n. 570/1989; - Sulla nozione di società artigiana quale società esercente la piccola impresa: S. n. 368/1991.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri, costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori le società artigiane non costituite nella forma di società a responsabilità limitata; che, a parere del remittente, sarebbero violati: a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di piccolo imprenditore; c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo denunciata; che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico; che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze