Sez. U, Sentenza n. 6 del 26/10/1985 Cc. (dep. 15/11/1985) Rv. 171061 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - BENI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 N. 646 - CONFISCA CONSEGUENTE ALLO ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 416 BIS COD. PEN. - NATURA - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE AI BENI DI TERZI - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - BENI SEQUESTRATI AI SENSI DELL'ART.24 DELLA LEGGE 13 SETTEMBRE 1982 N. 646 - CONFISCA CONSEGUENTE ALLO ACCERTAMENTO DEL DELITTO DI CUI ALL'ART. 416 BIS COD. PEN. - NATURA - APPLICAZIONE OBBLIGATORIA ANCHE AI BENI DI TERZI - CONDIZIONI.*
La confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni sequestrati ai sensi dell'art. 24 della legge 13 settembre 1982 n. 646, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività delittuosa. (Conf mass n 171073; (Conf mass n 171071; (Conf mass n 171069; (Conf mass n 171067; (Conf mass n 171065; (Conf mass n 171063).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)