Sez. 3, Sentenza n. 10094 del 25/01/1988 Ud. (dep. 19/10/1988) Rv. 179436 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - AVVALLAMENTO E SPIANAMENTO DEL TERRENO, ABBATTIMENTO DI ALBERI, ELIMINAZIONE DEL SOTTOBOSCO - ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - RATIO.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - AVVALLAMENTO E SPIANAMENTO DEL TERRENO, ABBATTIMENTO DI ALBERI, ELIMINAZIONE DEL SOTTOBOSCO - ASSENZA DI CONCESSIONE EDILIZIA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI CUI ALL'ART. 17 LETT. B) LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10 - RATIO.*
Configura il reato di cui all'art. 17 lett. B) legge 28 gennaio 1977, n. 10, il fatto di colui che, senza la preventiva autorizzazione amministrativa, esegua lavori di avvallamento e spianamento del terreno, abbatta alberi ed elimini il sottobosco. Infatti, la disciplina urbanistica vigente vieta, in assenza di concessione, ogni attività di trasformazione urbanistica del territorio comunale, anche quella che si esaurisce in mutamenti morfologici del suolo o che determina il depauperamento di una zona alberata. (Conf mass n 165432; (Conf mass n 155384).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)