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Sez. 5, Sentenza n. 27174 del 22/04/2014 Ud. (dep. 23/06/2014) Rv. 260579 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Istanza di rinvio dell'udienza - Obbligo di comunicare prontamente l'impedimento - Criteri di determinazione della tempestività della comunicazione - Riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento - Necessità.
Stato
decisa il 2014-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260579-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'obbligo di comunicare prontamente, ex art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., il legittimo impedimento a comparire, per concorrente impegno professionale, si intende puntualmente adempiuto dal difensore quando questi, non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell'udienza nella quale intenda far valere il legittimo impedimento, verifichi la sussistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria cui deve accordare prevalenza. Ne consegue che la tempestività della comunicazione predetta va determinata con riferimento al momento in cui il difensore ha conoscenza dell'impedimento. (Nella specie l'istanza di rinvio a mezzo fax era stata inviata il 31 maggio 2013, pertanto sei giorni prima dell'udienza fissata per il successivo 7 giugno, mentre il difensore aveva avuto conoscenza della stessa un mese prima; la S. C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva rigettato l'istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento del difensore perché tardivamente dedotto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)