Rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini previsti per l'emanazione da parte del Governo dei decreti aventi valore di legge ordinaria relativi alla completa attuazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche con la necessaria integrazione dei decreti presidenziali gia' emanati, sono fissati in otto mesi dalla data, di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i principi direttivi contenuti nella legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Tale termine e' ridotto a due mesi per la determinazione dell'aliquota di imposta unica sull'energia elettrica prodotta.
2. Nella determinazione dell'aliquota il Governo si atterra' al criterio di assicurare al Tesoro dello Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio un gettito corrispondente a quello derivante dall'applicazione delle imposte di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, per il periodo di imposta 1961, limitatamente alle attivita' trasferite all'Ente nazionale ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 1643, con la maggiorazione del 10 per cento.
Art. 2
1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica, nel quadro dei compiti ad esso riservati dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, osservando le direttive del Comitato dei ministri provvede al coordinamento della attivita' elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Enel.
2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme relative all'esercizio della attivita' di cui al comma precedente nel termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) dovra' essere attribuito all'Enel il potere di disporre, in via normale, la piu' razionale ed economica utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica.
Sara' inoltre attribuita all'Enel la facolta' di richiedere, per esigenze eccezionali, l'utilizzazione massima degli impianti stessi.
In tale ultima ipotesi l'energia prodotta oltre il limite dello sfruttamento normale degli impianti non e' calcolata ai fini dell'applicazione dei nn. 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;2) l'energia eccedente il fabbisogno prodotta dagli Enti ed imprese di cui al primo comma del presente articolo puo' essere ritirata solo dall'Ente nazionale secondo le modalita' stabilite dall'Ente stesso. In caso di mancato accordo nella determinazione del prezzo della fornitura fra l'Enel e gli interessati, il prezzo e' determinato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti delle tariffe stabilite dal Comitato dei ministri dell'Enel.
3. Le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica ai sensi del secondo comma, n. 2), del presente articolo in attuazione delle direttive del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio.
Art. 3
1. Sono soggette a trasferimento all'Enel anche le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto, alla trasformazione, alla distribuzione e alla vendita dell'energia prodotta.
2. Il giudizio di idoneita' tecnica e' espresso da una Commissione di esperti nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio.
3. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, avevano in corso la costruzione di impianti ad uso promiscuo, la cui utilizzazione ai fini idroelettrici non sia riconosciuta idonea dalla Commissione prevista dal precedente comma, decadono dalla concessione idroelettrica.
Art. 4
1. Per il consorzio o la consociazione di imprese autoproduttrici di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' richiesto un principio di prova scritta risultante dai libri legalmente tenuti dalle imprese consorziate o consociate ovvero da altre scritture aventi data certa anteriore al 1 gennaio 1962 e che il collegamento fra le societa' consorziate e consociate risponda ad esigenze di natura economico-produttiva, sempreche' l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia effettuata da ciascuna impresa in base al rapporto associativo e non soltanto ad un contratto di fornitura.
Art. 5
1. L'esonero dal trasferimento previsto dall'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non e' concesso alle imprese produttrici che hanno distribuito energia acquistata da terzi, salvo che l'acquisto sia dovuta a motivi occasionali e non ricorrenti, e a meno che non si tratti di enti cooperativi a carattere mutualistico.
Art. 6
1. L'indennizzo previsto dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' dovuto per le imprese elettriche esercitate dai consorzi di bonifica e trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica.
2. Dall'importo dell'indennizzo vengono detratti i contributi eventualmente corrisposti dallo Stato e da enti pubblici per la realizzazione degli impianti elettrici.
Art. 7
1. La fornitura di energia elettrica da effettuarsi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 4, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non e' soggetta all'imposta generale sull'entrata.
Art. 8
1. I termini stabiliti dall'articolo 11 e dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per il cambiamento dell'oggetto delle societa' assoggettate a trasferimento e per gli atti di fusione e conferimento sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1965 e al 31 dicembre 1965.
2. Le deliberazioni dell'assemblea, riguardanti il cambiamento dell'oggetto, della denominazione e della sede della societa' e gli altri atti di cui al precedente comma possono essere prese in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti.
3. Il rimborso delle azioni o quote dei soci che eserciteranno il diritto di recesso sara' effettuato mediante assegnazione di quote proporzionali del credito della societa' a titolo di indennizzo anche per la parte dell'attivo lordo della situazione patrimoniale costituita da partecipazioni in altre societa' assoggettate al trasferimento, valutate a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Il rimborso stesso, nella parte da corrispondere per contanti, dovra' essere effettuato nel termine di 2 anni dalla dichiarazione di recesso.
4. Per la riduzione del capitale sociale corrispondente all'importo dei valori nominali delle azioni o quote dei soci precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma quinto, e dell'articolo 9, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
Art. 9
1. La deliberazione di cambiamento dell'oggetto della societa' assoggettate a trasferimento e' soggetta alla tassa di concessione governativa nella misura fissa di lire 5.000.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dal precedente articolo 8, la assegnazione di quote del credito a titolo di indennizzo ai soci delle societa' assoggettate a trasferimento e' soggetta alla imposta di registro di cui all'articolo 4 della tariffa allegato A della legge del registro nella misura di lire 1.000.
3. I beni delle imprese assoggettate a trasferimento separati e restituiti ai sensi dell'articolo 4, n. 1, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, possono essere iscritti in bilancio al valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, della stessa legge, senza che possa farsi luogo alla tassazione dell'eventuale plusvalenza iscritta in bilancio rispetto al valore netto al quale i beni stessi erano iscritti in bilancio. L'iscrizione in bilancio del valore determinato a norma dell'ultima parte dell'articolo 5, n. 3, sopracitato, non ha rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.
Art. 10
1. I crediti a titolo di indennizzo verso l'Ente nazionale per l'energia elettrica concorrono a formare l'aliquota indicata alla lettera c) dell'articolo 154, comma primo, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, nei confronti delle societa' finanziarie iscritte nell'albo alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1964
SEGNI
MORO - MEDICI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE