Sez. 1, Sentenza n. 4704 del 08/01/2014 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 259413 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - ESPERIMENTI GIUDIZIALI - IN GENERE | Esperimento eseguito da una sola parte - Acquisibilità al fascicolo per il dibattimento - Consenso delle altre parti - Necessità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - ESPERIMENTI GIUDIZIALI - IN GENERE
L'esperimento giudiziale è una prova che deve essere assunta nel contraddittorio delle parti e, pertanto, nella ipotesi in cui sia stato eseguito da una sola parte, i suoi risultati possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento solo con il consenso delle altre parti. (Fattispecie riguardante materiale filmico e grafico formato dalla difesa e dai suoi consulenti sulla base delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia con l'intento di dimostrare l'incompatibilità delle loro versioni con lo stato dei luoghi e con dati obiettivi già acquisiti al processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)