Sez. L, Sentenza n. 16959 del 01/08/2007 (Rv. 599522 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione dell'atto in unica copia a pluralità di ricorrenti nel domicilio eletto presso unico difensore - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Il principio secondo cui la notificazione dell'atto di impugnazione deve avvenire mediante consegna di tante copie quante sono le parti contro cui l'impugnazione è proposta, ancorché unico sia il procuratore presso cui esse abbiano eletto domicilio, non si applica agli atti - come il controricorso in cassazione - che mirino a resistere al gravame, per i quali pertanto, nel caso di ricorso proposto da pluralità di ricorrenti difesi da unico professionista, è sufficiente la notifica di unica copia dell'atto nel domicilio degli stessi eletto presso il comune difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)