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Sez. 3, Sentenza n. 22848 del 31/03/2026 Cc. (dep. 22/06/2026) Rv. 290186-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE | Legittimazione all’impugnazione del provvedimento di sequestro - Interesse a impugnare - Necessità di entrambi i requisiti per l’ammissibilità del riesame reale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290186-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - RICHIESTA - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del riesame reale devono concorrere sia la legittimazione all'impugnazione, attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. a determinati soggetti titolari di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela, sia, come richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., l'interesse ad impugnare, ravvisabile nel caso in cui l'impugnante alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione. (Fattispecie relativa a riesame proposto dall'indagato in proprio avverso il sequestro di un immobile appartenente alla società di cui era rappresentante legale, ritenuto inammissibile per mancata allegazione di un interesse personale alla rimozione del vincolo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)