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Sez. 2, Sentenza n. 12522 del 21/05/2010 (Rv. 613248 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Navigazione aerea - Artt. 16 e 55 del d.m. 18 giugno 1981 - Denuncia di sinistro di volo - Destinatario dell'obbligo e della relativa sanzione - Esercente abilitato al volo in virtù di licenza - Fondamento - Conseguenze - Esercizio di fatto dell'aereomobile da parte di soggetto diverso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2010-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613248-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di navigazione aerea, ai fini delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli artt. 16 e 55 del d.m. 18 giugno 1981, il soggetto tenuto ad effettuare - ai sensi del citato art. 16, n. 2, lett. d) - tenuto alla denuncia di qualsiasi incidente di volo in cui l'esercente sia incorso, e destinatario della sanzione derivante dalla sua inosservanza, è esclusivamente l'esercente abilitato al volo in virtù di licenza. Ne consegue che, al predetto fine, non assume rilevanza la circostanza dell'esercizio di fatto dell'aeromobile da parte di soggetto diverso dal titolare della licenza, né, del pari, può evocasi la disciplina posta dagli artt. 874, 876 e 878 cod. nav., in forza della quale non si dà rilievo all'esercizio di fatto anzidetto, bensì si consente al proprietario dell'aereomobile di provare che il titolare dell'esercizio secondo diritto, e cioè in base a regolare licenza, è un soggetto diverso.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 874, Cod. Navig. art. 876, Cod. Navig. art. 878, DM Trasporti 18/06/1981 art. 16, DM Trasporti 18/06/1981 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)