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Sez. 3, Sentenza n. 4693 del 21/07/1986 (Rv. 447409 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447409-01

CONTRATTI AGRARI - IN GENERE - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - APPLICABILITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, la lettura del dispositivo dopo l'udienza di discussione ha, oltreché lo scopo di attuare i principi della oralità e della concentrazione, quello di consentire, attraverso la sua pubblicità, la Determinazione della data in cui la sentenza diviene esecutiva, anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione. Consegue che, in materia di rapporti agrari, non trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 203 del 1982 a norma dell'art. 53 qualora la sentenza di appello sia stata pronunciata - mediante lettura del dispositivo - prima della entrata in vigore della stessa, ancorché non sia stata ancora depositata la motivazione. (Conf 6527/79, mass n 403280 sulla prima parte; (Conf 3135/78, mass n 392587 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)