Sez. U - , Sentenza n. 26339 del 07/11/2017 (Rv. 645819 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Protocollo d'intesa siglato tra un Comune ed un privato - Omessa previsione di finanziamento - Natura - Patto territoriale - Esclusione - Accordo integrativo di provvedimento – Sussistenza - Conseguenze.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il "protocollo d'intesa" siglato tra un Comune ed un privato, finalizzato alla creazione di una situazione idonea (e necessaria) all'adozione dei provvedimenti autorizzativi a favore del privato medesimo, senza che sia tuttavia prevista la concessione di un finanziamento né l'individuazione di un responsabile del procedimento, non rientra, pur se sottoscritto nell'ottica di un intervento di promozione dello sviluppo locale, tra i patti territoriali ex art. 2, comma 203, lett. d), della l. n. 662 del 1996, ma tra gli accordi integrativi del provvedimento, ex art. 11, della l. n. 241 del 1990, con conseguente devoluzione delle controversie relative al suo adempimento alla giurisdizione del G.A.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 203 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)