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Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'((accisa)) sul ((gas naturale)) e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Testo in vigore al

Art. 7

1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni.

Art. 8

1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purche' compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

Capo II. Addizionale regionale all' accisa sul gas naturale usato come combustibile ed imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Art. 9

1. E' istituita una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sara' determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 50 al metro cubo di gas erogato.

2. A carico delle utenze esenti e' istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale.13

Art. 10

1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.

4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 11

1. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e da' quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilita'.

Art. 12

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso art. 10 del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas naturale .

2. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas naturale .

Art. 13

1. Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennita' di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'interesse e l'indennita' di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale .

2. Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, e' dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all' accisa sul gas naturale .

Art. 14

1. Gli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive modificazioni, dalle disposizioni legislative in esso richiamate e dai decreti di attuazione del Ministro delle finanze previsti dall'art. 10, undicesimo comma, del citato decreto-legge.

Art. 15

1. Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di citta' comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarita'.

Art. 16

1. L'azione delle regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 al rimborso dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini di prescrizione fissati per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul gas naturale e per il rimborso della stessa imposta indebitamente pagata.

Capo III. Imposta erariale sulla benzina per autotrazione

Capo IV. Disposizione finale

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
MACCANICO, Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI