Sez. 5, Sentenza n. 635 del 17/01/2001 (Rv. 543240 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Riduzione al 25 per cento per gli immobili di interesse artistico, storico o archeologico - Estensione anche agli altri beni soggetti alle prescrizioni dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939 - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La riduzione dell'INVIM al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili d'interesse artistico, storico o archeologico spetta con riferimento solo a tali immobili e non a tutti quelli soggetti alla legge n. 1089 del 1939.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 com. 4 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 5 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)