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Sez. L, Sentenza n. 1312 del 22/01/2014 (Rv. 629928 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Diligenza esigibile dal datore di lavoro - Infortunio causato per colpa - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629928-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'art. 2087 cod. civ., è configurabile una responsabilità del datore di lavoro in relazione ad infortunio che sia riconducibile ad un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, mentre non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d'infortunio del tutto imprevedibili. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che potesse essere addebitato al datore di lavoro l'infortunio subito da un conducente di autoarticolato, il cui sistema frenante era in condizioni superiori ai limiti previsti per la revisione - pari al 68 per cento complessivo - tanto più che era stata la scelta del percorso da parte del lavoratore e la sua condotta di guida a determinare un eccessivo carico sul sistema frenante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)