Sez. L, Sentenza n. 12483 del 25/08/2003 (Rv. 566259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore di fatto nella valutazione di situazioni processuali - Carattere implicito di tale valutazione - Non ostatività alla configurabilità dell'errore - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
La configurabilità dell'errore di fatto nella valutazione di determinate situazioni processuali, ai fini della revocazione a norma dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., non può ritenersi esclusa allorché tale valutazione sia implicita, in quanto anche in tale ipotesi la valutazione (pur non espressa) del giudice ben può eventualmente essere inficiata da una percezione inesatta dello stato del processo, risultante in modo incontrovertibile, a meno che dalla stessa decisione non risulti che lo stesso fatto - denunciato come erroneamente percepito - sia stato oggetto di giudizio. (Fattispecie relativa ad istanza di revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. fondata sul presupposto che la ammissibilità del ricorso per cassazione, implicitamente ritenuta dalla Corte nella sentenza di accoglimento, fosse inficiata dalla mancata percezione dell'avvenuta notifica della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)