Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 13/10/1966 (Rv. 324744 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - INCAPACI (IMPUTABILITA DEL FATTO DANNOSO) - MINORI - AFFIDAMENTO AD UN TERZO, PER RAGIONI DI LAVORO, DI UN MINORE - OBBLIGO DI VIGILANZA E DI EDUCAZIONE - RESPONSABILITA DEI DANNI SUBITI DAL MINORE - LIMITI.*
RESPONSABILITA CIVILE - INCAPACI (IMPUTABILITA DEL FATTO DANNOSO) - MINORI - AFFIDAMENTO AD UN TERZO, PER RAGIONI DI LAVORO, DI UN MINORE - OBBLIGO DI VIGILANZA E DI EDUCAZIONE - RESPONSABILITA DEI DANNI SUBITI DAL MINORE - LIMITI.*
Quando il genitore affida ad un terzo, per ragioni di lavoro, un proprio figlio minore (nella specie minore di 14 anni), il terzo, indipendentemente dai diritti e obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, assume il potere-dovere di educare e vigilare il minore stesso e di renderlo idoneo alla vita di relazione col mondo esterno. L'Obbligo di vigilanza e di educazione, assunto dal datore di lavoro con lo affidamento, deve pero intendersi adeguato, nel suo ambito oneroso, alle esigenze dell'eta, del grado di sviluppo biopsichico e dell'ambiente di origine del minore, contenuto in un giusto limite di proporzione col tempo e modo dell'affidamento ed in ogni caso riferito, come a suo naturale parametro, al similare Obbligo spettante al genitore. Pertanto sia il genitore che il datore di lavoro devono ritenersi esenti da responsabilita quando l'evento dannoso per il minore, dipendente dal suo comportamento, assume carattere di eccezionalita ed imprevedibilita tali da non poter essere impedito con una vigilanza normale e diligente, adeguata cioe all'ambiente, all'eta, alle abitudini ed al carattere del minore stesso. (nella specie era stato accertato dal giudice di merito che il minore, commesso in un negozio di stoffe, assunto al lavoro col consenso del padre, si era ferito non durante l'espletamento di prestazioni di lavoro, ma mentre, in luogo appartato, attendeva per gioco alla costruzione di una spada di legno a mezzo di telaietti di legno destinati all'avvolgimento delle stoffe. (Conf sulla prima parte 1137/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/04/1934 num. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)