Sez. 1 - , Sentenza n. 14988 del 13/03/2019 Cc. (dep. 04/04/2019) Rv. 276180 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | Incompetenza per ragioni di connessione - Procedimento con udienza preliminare - Questione proponibile o rilevabile nel termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen. - Condizione - Avvenuta proposizione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare - Fattispecie.
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ
Nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando questa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare. (Fattispecie in cui, successivamente all'emissione di una sentenza di incompetenza per territorio per ragioni di connessione, il giudice del dibattimento aveva sollevato conflitto negativo di competenza, dichiarato inammissibile dalla Corte, senza che la questione fosse mai stata eccepita o rilevata nel corso dell'udienza preliminare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)