Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/07/1974 (Rv. 370516 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - GUADAGNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - RICORSO ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI - GUADAGNI FUTURI - DETERMINAZIONE - CRITERIO EQUITATIVO - RICORSO ALLE TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Nella liquidazione dei danni che si proiettano nel futuro non e possibile determinarne la misura con assoluta precisione a causa della pratica impossibilita di una sicura indagine. Quindi il giudice, per stabilire in siffatta ipotesi l'ammontare del futuro guadagno dell'infortunato, deve necessariamente procedere attraverso calcoli di probabilita da compiersi - a sua discrezione - o secondo il criterio equitativo ovvero secondo le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie ex RD 9 ottobre 1922 n 1403. Tale scelta e la relativa Determinazione del danno sono incensurabili in Sede di legittimita, se correttamente motivate.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)