Sez. 1, Sentenza n. 19043 del 03/09/2010 (Rv. 614238 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Revocatoria di rimesse bancarie su conto corrente - Regime anteriore al d.l. n. 35 del 2005 - Applicazione del criterio del c.d. massimo scoperto - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario, non è applicabile in via retroattiva il criterio del c.d. massimo scoperto (il quale consiste nella differenza tra il massimo del saldo passivo raggiunto dal conto nell'anno antecedente il fallimento ed il saldo finale alla data della sentenza di fallimento), introdotto nel terzo comma dell'art. 70 della l. fall. dall'art. 2 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella legge 14 maggio 2005, n. 80: ne deriva che, nel regime anteriore alla nuova disciplina, le rimesse devono essere revocate, ricorrendone le condizioni, nella loro sommatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 70 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)