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Sez. 4, Sentenza n. 10093 del 10/07/1981 Ud. (dep. 07/11/1981) Rv. 150904 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - VELOCITÀ - IN GENERE - DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - OBBLIGO DI VELOCITÀ MODERATA - FINALITÀ.*
Stato
decisa il 1981-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150904-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CAUTELE VERSO I PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - VELOCITÀ - IN GENERE - DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO - OBBLIGO DI VELOCITÀ MODERATA - FINALITÀ.*

Qualora il pedone assuma, stante sul margine della carreggiata, una posizione chiaramente indicativa dell'intento di attraversare la Sede stradale, il conducente di un veicolo ha l'Obbligo di tenere una velocità tale da permettergli di controllare gli effetti dell'Azione frenante sulla traiettoria della sua vettura. (V. Come riferimento mass. N. 149113 anno 1981; sull'Obbligo di prudenza del conducente in relazione alla condotta dei pedoni mass. N. 149692 anno 1981 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)