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Sez. 3, Ordinanza n. 3025 del 10/07/1996 Cc. (dep. 05/10/1996) Rv. 206604 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Istanza di revisione - Con richiesta di revoca di sentenza di patteggiamento - Per inconciliabilità con fatti stabiliti da sentenza esecutiva assolutoria nei confronti di coimputati - Qualificazione come incidente di esecuzione - Necessità - Ragione.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206604-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO

Deve essere qualificata come incidente di esecuzione l'istanza di revisione con cui venga chiesta la revoca della sentenza applicativa della pena su richiesta in quanto i fatti stabiliti a fondamento della stessa sarebbero inconciliabili con i fatti stabiliti nella sentenza dibattimentale con cui lo stesso giudice abbia assolto perché il fatto non sussiste - nella specie sancita la legittimità della concessione edilizia - dai medesimi reati tutti i coimputati, i quali non avevano chiesto di patteggiare la pena. Infatti, si deve rinvenire la soluzione del problema - legato ad una evidente ed insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale - nel sistema di interventi attribuiti al giudice dell'esecuzione dagli artt. 665 - 676 cod. proc. pen., in particolare nell'applicazione analogica dell'art. 669 - comma ottavo stesso codice ("salvo quanto previsto dagli artt. 69... e 345 se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna...., il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 com. 8, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)