Sez. L, Sentenza n. 3261 del 10/02/2009 (Rv. 606815 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Illeggibilità - Invalidità dell'atto - Esclusione - Accertamento dell'identità dell'autore - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE
L'illeggibilità della firma non incide sulla validità del negozio per difetto della forma scritta "ad substantiam", ma determina la necessità di accertare l'identità dell'autore per verificarne - sulla base degli elementi ricavabili dal medesimo atto (intestazione, ufficio di provenienza, esercizio di determinate funzioni) - la legittimazione al negozio. (Fattispecie relativa a lettera di licenziamento per riduzione di personale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)