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Sez. L, Sentenza n. 3261 del 10/02/2009 (Rv. 606815 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE | Illeggibilità - Invalidità dell'atto - Esclusione - Accertamento dell'identità dell'autore - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606815-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SOTTOSCRIZIONE - IN GENERE

L'illeggibilità della firma non incide sulla validità del negozio per difetto della forma scritta "ad substantiam", ma determina la necessità di accertare l'identità dell'autore per verificarne - sulla base degli elementi ricavabili dal medesimo atto (intestazione, ufficio di provenienza, esercizio di determinate funzioni) - la legittimazione al negozio. (Fattispecie relativa a lettera di licenziamento per riduzione di personale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)