Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Seconda Sezione) del 17 maggio 2001, causa C-119/99
Epigrafe
Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
17 maggio 2001
Nel procedimento C-119/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal d'instance du VII e arrondissement de Paris (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hewlett Packard BV
e
Directeur général des douanes et droits indirects,
domanda riguardante la validità del punto 3 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1997, n. 2184, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 299, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Hewlett Packard BV, dall'avv. F. Goguel;
per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Tricot, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Hewlett Packard BV e della Commissione, all'udienza del 6 dicembre 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 gennaio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con sentenza 30 marzo 1999, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 aprile seguente, il Tribunal d'instance du VII e arrondissement de Paris ha presentato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale riguardante la validità del punto 3 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1997, n. 2184, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata (GU L 299, pag. 6).
punto 2
Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta tra la Hewlett Packard BV, società di diritto olandese (in prosieguo: la «Hewlett Packard»), e la Direction générale des douanes et droits indirects a proposito della classificazione di apparecchi multifunzionali che combinano le funzioni di stampante, fotocopiatrice, telefax e scanner.
Sentenza › Contesto giuridico
punto 3
La Nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla Nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»), prevede, in particolare, le seguenti voci:
«8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
847160 — Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
84716010 — — destinate ad aeromobili civili
— — altre:
84716040 — — — Stampanti
84716050 — — — Tastiere
84716090 — — — altre»
e
«8517 Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless” e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica (...); videofoni:
(...)
(...)
— Telecopiatrici (telefax) e telescriventi
85172100 — — Telecopiatrici (telefax)
85172200 — — Telescriventi».
punto 4
L'art. 1 del regolamento n. 2184/97 dispone quanto segue:
«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella Nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella».
punto 5
Tale regolamento contiene un allegato, il cui punto 3 recita:
Descrizione delle merci Classificazione codice NC Motivazione
(1) (2) (3)
3. Apparecchio telefax multifunzionale consistente essenzialmente in:
un modem,
un dispositivo di scansione punto per punto (scanner),
un dispositivo di stampa.
Questo apparecchio funziona in modo autonomo (ricetrasmissione di fax) o collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione d'informazione (funzioni di stampante, scanner e telefax).
L'apparecchio ha anche una funzione di riproduzione di documenti (2-3 pagine/minuto), disponibile in modo autonomo.
85172100
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, dalla nota 3 di cui alla sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517 e 85172100.
La funzione telefax costituisce la funzione principale dell'apparecchio.
punto 6
Le norme generali 1 e 6 per l'interpretazione della NC, figuranti nella prima parte, titolo I, parte A, della NC e richiamate dalla motivazione del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 2184/97, prevedono:
«1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, “mutatis mutandis”, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
punto 7
Secondo la nota 3 della sezione XVI della seconda parte della NC, alla quale appartengono le voci 8471 e 8517, «[s]alvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso».
Sentenza › La causa principale
punto 8
La Hewlett Packard, membro del gruppo omonimo, si occupa, all'interno di tale gruppo, dell'importazione in Europa di apparecchi misti, chiamati «HP Office Jet», che, grazie alle tecniche numeriche, consistono in dispositivi multifunzionali che combinano una stampante, una fotocopiatrice, un telefax e uno scanner informatico.
punto 9
Dalla sentenza di rinvio risulta che nel 1995 un'informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità doganali italiane ha classificato tali apparecchi nella sottovoce doganale 8471922000, allora in vigore. Nel 1996 un'informazione tariffaria vincolante rilasciata dalle autorità doganali del Regno Unito li ha classificati nella sottovoce 84716040, che aveva sostituito la sottovoce precedente. Seguendo le autorità britanniche, le autorità doganali francesi hanno rilasciato a loro volta un'informazione tariffaria vincolante che classificava i suddetti apparecchi nella categoria «Stampanti» di cui alla sottovoce 84716040.
punto 10
A motivo di una possibile analogia con i materiali di cui al punto 3 dell'allegato del regolamento n. 2184/97, la Hewlett Packard ha chiesto alle autorità doganali francesi una nuova informazione tariffaria riguardante i nuovi apparecchi HP Office Jet serie 300, 500 e 600, nel frattempo immessi sul mercato. Stando alla Hewlett Packard, tali apparecchi andavano anch'essi classificati nella categoria «Stampanti».
punto 11
Tuttavia, l'informazione tariffaria rilasciata dalle autorità doganali francesi — valida dal 2 aprile 1998 — li ha classificati nella categoria «Telefax» di cui alla sottovoce 85172100, in particolare in forza del regolamento n. 2184/97.
punto 12
Dagli atti di causa risulta che, all'epoca, le stampanti e i telefax erano rispettivamente soggetti, all'importazione, ad un dazio dell'1,5% e del 3,8%.
punto 13
Contestando l'informazione tariffaria rilasciata, la Hewlett Packard ha chiesto al Tribunal d'instance du VII e arrondissement de Paris di dichiarare che le stampanti multifunzionali HP Office Jet serie 300, 500 e 600 appartengono alla sottovoce 84716040 o alla sottovoce 84716090 e che il regolamento n. 2184/97 non si applica alla classificazione doganale dei detti apparecchi e, in subordine, che esso non è valido.
Sentenza › La questione pregiudiziale
punto 14
Il Tribunal ha ritenuto che, contrariamente a quanto sosteneva la Hewlett Packard, il regolamento n. 2184/97 si applicasse agli apparecchi HP Office Jet e che pertanto, ai sensi di tale regolamento, occorresse effettivamente classificare i detti apparecchi nella sottovoce 85172100. Tuttavia, il Tribunal nutre dubbi sulla validità del regolamento.
punto 15
Esso ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«In applicazione della Tariffa doganale comune i telefax e le stampanti non rientrano nella medesima voce doganale. Quando una macchina unica è concepita per svolgere più funzioni, la voce doganale viene determinata in base alla funzione principale che caratterizza il complesso.
Ciò premesso, se, al punto 3 del regolamento n. 2184/97, la Commissione abbia potuto validamente decidere che tutti i telefax multifunzionali consistenti essenzialmente in:
un modem
uno scanner
e un dispositivo di stampa
e funzionanti in modo autonomo o collegati ad un computer rientrano nella voce doganale 85172100 (telefax), escludendo la possibilità di valutare caso per caso la funzione effettivamente predominante dell'apparecchio e stabilendo in tal modo il principio del carattere accessorio del dispositivo di stampa, qualunque sia l'apparecchio che rientra nella categoria descritta».
Sentenza › Sull'interpretazione del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 2184/97
punto 16
Occorre preliminarmente osservare che il giudice remittente ha dubbi sulla validità del regolamento n. 2184/97 a motivo della lettura che esso dà del punto 3 dell'allegato di tale regolamento. Esso intende tale disposizione nel senso che quest'ultima gli imporrebbe di classificare nella sottovoce 85172100 tutti i telefax multifunzionali consistenti essenzialmente in un modem, uno scanner e un dispositivo di stampa e funzionanti in modo autonomo o collegati ad un computer.
punto 17
Per fornire, secondo una costante giurisprudenza, una soluzione utile al giudice a quo (v., a esempio, sentenza 28 novembre 2000, causa C-88/99, Roquette Frères, Racc. pag. I-10465, punto 18), occorre anzitutto accertare l'esattezza di tale premessa ed esaminare se il regolamento n. 2184/97 debba essere interpretato nel senso indicato dal giudice remittente.
punto 18
Un regolamento di classificazione, qual è il regolamento n. 2184/97, è adottato dalla Commissione, su parere del comitato del codice doganale, ogniqualvolta la classificazione di un particolare prodotto nella NC possa porre difficoltà o essere oggetto di controversia.
punto 19
Come l'avvocato generale ha sottolineato nel paragrafo 21 delle conclusioni, un regolamento di classificazione ha una portata generale in quanto si applica non a un operatore determinato, bensì alla generalità dei prodotti identici a quello che è stato esaminato dal comitato del codice doganale.
punto 20
Per determinare, nell'ambito dell'interpretazione di un regolamento di classificazione, il campo di applicazione di quest'ultimo, si deve tener contro, tra l'altro, della sua motivazione, come la Corte ha fatto nella sentenza 9 ottobre 1997, causa C-67/95, Rank Xerox (Racc. pag. I-5401, punto 26).
punto 21
Nella specie la motivazione del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 2184/97, contenuta nella colonna 3 del detto allegato, precisa, dopo aver indicato le disposizioni pertinenti della NC, che «[l]a funzione telefax costituisce la funzione principale dell'apparecchio».
punto 22
Ne discende che il regolamento di cui è causa si applica solo se la funzione telefax è effettivamente la funzione principale dell'apparecchio da classificare.
punto 23
La questione se questo sia il caso degli apparecchi di cui trattasi nella causa principale e se, conseguentemente, tali apparecchi debbano essere classificati nella sottovoce doganale 85172100 eccede la portata del rinvio, che nella sentenza del giudice remittente risulta circoscritta.
punto 24
Pertanto, come l'avvocato generale ha affermato nei paragrafi 35 e seguenti delle conclusioni, nel caso di specie spetta al giudice nazionale risolvere tale questione.
Sentenza › Sull'invalidità del regolamento n. 2184/97
punto 25
Alla luce dell'interpretazione del regolamento n. 2184/97 fornita al punto 22 della presente sentenza, si deve dichiarare che tale regolamento è perfettamente valido, in quanto classifica nella sottovoce 85172100 apparecchi multifunzionali la cui funzione principale è effettivamente quella telefax e non intende porre il principio secondo cui tutti gli apparecchi che combinano le funzioni di stampante, fotocopiatrice, telefax e scanner vanno classificati come telefax.
punto 26
Si deve pertanto dichiarare che l'esame della questione pregiudiziale non ha rivelato nessun elemento che possa incidere sulla validità del punto 3 dell'allegato del regolamento n. 2184/97.
Sentenza › Sulle spese
punto 27
Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal d'instance du VII e arrondissement de Paris con sentenza 30 marzo 1999, dichiara:
L'esame della questione posta non ha rivelato nessun elemento che possa incidere sulla validità del punto 3 dell'allegato del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 1997, n. 2184, relativo alla classificazione di talune merci nella Nomenclatura combinata.
Firme
Skouris
Schintgen
Colneric
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 maggio 2001.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Seconda Sezione
V. Skouris