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Sez. 3, Sentenza n. 928 del 06/04/1966 (Rv. 321853 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE - VALORE LOCATIVO - RILEVANZA - MERO VALORE ORIENTATIVO.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321853-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE - VALORE LOCATIVO - RILEVANZA - MERO VALORE ORIENTATIVO.*

In tema di liquidazione del quantum debeatur per occupazione senza titolo di un immobile urbano, il valore locativo dell'immobile puo essere assunto soltanto come criterio orientativo per la Determinazione della misura dei danni subiti dal proprietario dell'immobile. (nella specie, riguardo ad una occupazione senza titolo, iniziatasi nel 1945 e protrattosi sino al 1952, si deduceva dall'occupante che lo immobile non avrebbe potuto essere locato nel 1945 se non per il canone precedentemente corrisposto da un conduttore, e che pertanto nella Determinazione dei danni subiti dal proprietario non si sarebbe potuto prendere in considerazione il canone ricavabile da una locazione in regime libero. La Corte regolatrice ha ritenuto che esattamente i giudici di merito avevano affermato che il canone di locazione determinato con riferimento ai criteri restrittivi del regime vincolistico non era idoneo ad esprimere compiutamente l'entita della perdita subita dal proprietario dell'immobile, posto che questo offriva possibilita di utilizzazioni varie anche al di fuori del campo della locazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)