Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado
Testo in vigore al
Art. 87
1. L'articolo 447-bis del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.";b) il primo periodo del secondo comma e' soppresso.
Capo III. Disposizioni sul processo di esecuzione
Art. 88
1. Nell'articolo 482 del codice di procedura civile le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato".
Art. 89
1. L'articolo 483 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). - Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.".
Art. 90
1. L'articolo 484 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.";b) il terzo comma e' abrogato.
Art. 91
1. Negli articoli 488, secondo comma, e 492, secondo comma, del codice di procedura civile le parole "il pretore o" sono soppresse.
Art. 92
1. Nell'articolo 513, terzo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato".
Art. 93
1. Negli articoli 515, primo e secondo comma, 521, quarto comma, 530, primo, terzo, quarto e quinto comma, 531, terzo comma, 532, primo e secondo comma, 533, primo e terzo comma, 534, primo e secondo comma, 535, secondo comma, 538, secondo comma, 541, 542, primo e secondo comma, 552, primo comma, 553, primo comma, 554, primo comma, 609, secondo comma, 610, 611, secondo comma, 612, primo e secondo comma, 613 e 614, primo e secondo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione".
Art. 94
1. Nell'articolo 519, primo comma, del codice di procedura civile le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Art. 95
1. Nel primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura civile le parole "della pretura" e "pretore" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione".
Art. 96
1. L'articolo 543 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel n. 3 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel n. 4 del secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione";
c) nel quarto comma, le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
Art. 97
1. L'articolo 545 del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.";b) nel terzo comma le parole "dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato".
Art. 98
1. Il primo comma dell'articolo 548 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.".
Art. 99
1. Nel secondo comma dell'articolo 618 del codice di procedura civile le parole "dal collegio" sono soppresse.
Capo IV. Disposizioni sui procedimenti speciali
Art. 100
1. L'articolo 637 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 637. (Giudice competente). - Per l'ingiunzione e' competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
Per i crediti previsti nel n. 2 dell'articolo 633 e' competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
Gli avvocati o i notai possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.".
Art. 101
1. Nel terzo comma dell'articolo 646 del codice di procedura civile, le parole "al pretore o al presidente" sostituite con le parole "al giudice".
Art. 102
1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Se non e' stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si e' costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo.".
Art. 103
1. Nel primo comma dell'articolo 654 del codice di procedura civile le parole "del giudice di pace, del pretore o del presidente" sono sostituite dalle parole "del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione".
Art. 104
1. Negli articoli 694, 695, 696, secondo comma, 697 e 745, primo e terzo comma, del codice di procedura civile sono soppresse, dove ricorrono, le parole ", il pretore" e "al pretore o".
Art. 105
1. Negli articoli 660, quarto comma, 688, primo comma, 703, 755, 757, primo comma, 758, secondo comma, 759, primo comma, 761, 762, primo comma, 763, primo comma, 764, primo, secondo e terzo comma, 767, secondo comma, 772, secondo comma, 776, 782, rubrica, primo e secondo comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "giudice".
Art. 106
1. Negli articoli 661, 668, terzo comma, 669-quater, terzo comma, 678, primo comma, 693, secondo comma, 752, primo e secondo comma, 769, primo comma e terzo comma, e 826, terzo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale".
Art. 107
1. L'articolo 669-ter del codice di procedura civile e' cosi' modificato:
a) nel secondo comma, la parola "pretore" e' sostituita dalla parola "tribunale";
b) nel quarto comma, le parole "o al pretore dirigente" sono soppresse.