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Sez. U, Sentenza n. 2079 del 14/03/1990 (Rv. 465907 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINI PROFESSIONALI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1990-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465907-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ORDINI PROFESSIONALI - CONTROVERSIE DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli ordini professionali, inclusi quelli dei medici, hanno natura di enti pubblici non economici, in quanto operano, sotto la vigilanza dello stato, con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale. Ne deriva che le prestazioni lavorative subordinate, svolte con continuità ed inserimento del dipendente nell'organizzazione di detti ordini, integrano, pur in difetto di un formale atto di nomina, un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 1582/79, mass n 397523).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)