Sez. 5 - , Sentenza n. 21656 del 08/07/2022 (Rv. 665147 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento mediante studi di settore - Insussistenza del presupposto della "grave incongruenza" - Eccezione in senso stretto - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO
In tema di accertamento mediante studi di settore, l'insussistenza del presupposto della "grave incongruenza" ha natura di eccezione in senso stretto e, come tale, non è deducibile per la prima volta in cassazione, atteso che esso, risolvendosi nella contestazione circa la sussistenza di un presupposto per l'esercizio del potere impositivo, costituisce un vizio dell'avviso di accertamento che può essere esaminato dal giudice tributario solo in quanto ritualmente dedotto quale motivo di impugnazione; tale deduzione, infatti, lungi dal costituire una mera negazione della pretesa erariale, introduce nel giudizio un tema diverso, rappresentato dalla modalità con cui l'amministrazione finanziaria è pervenuta all'accertamento della maggiore imposta e della sussistenza di elementi che la legge eleva ad indici presuntivi di un maggior reddito non dichiarato.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)