Sez. L, Sentenza n. 25978 del 24/12/2015 (Rv. 638207 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Procedimento - Natura - Contestuale pendenza dell'impugnazione e dell'impugnazione incidentale - Ininfluenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
Il procedimento di correzione della sentenza, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell'atto, ha natura amministrativa e non costituisce nuovo giudizio o nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, sicché può essere iniziato contestualmente al giudizio di impugnazione, senza che l'ordinanza di correzione sia suscettibile di ricorso per cassazione o che i due procedimenti possano condizionarsi a vicenda, non determinando la proposizione della impugnazione l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'istanza di correzione, né incidendo l'ordinanza di accoglimento sull'ammissibilità del gravame o, quella di rigetto, sulla proponibilità dell'impugnazione incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)