Sez. 6, Sentenza n. 8851 del 13/03/1997 Ud. (dep. 01/10/1997) Rv. 209117 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Contestazione - Determinatezza dell'accusa - Formulazione dell'accusa nella richiesta di rinvio a giudizio - Integrazione della contestazione con gli elementi di fatto risultanti dagli atti - Legittimità - Fattispecie: esclusione della incompletezza in una ipotesi di contestazione di appartenenza alla associazione mafiosa denominata Cosa nostra, priva di ulteriori specificazioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE
La determinatezza dell'imputazione rappresenta un presupposto del giudizio abbreviato, per il quale è esclusa la possibilità di una integrazione della imputazione in corso di giudizio, ma tale determinatezza non deve essere valutata solo in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma attraverso una integrazione della richiesta con gli elementi di fatto, rapportabili alla richiesta, risultanti dagli atti processuali. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sufficientemente determinato l'oggetto della contestazione in una ipotesi in cui agli imputati era contestata, nel capo di imputazione, l'appartenenza, senza ulteriori specificazioni, all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)