Sez. 6 - , Sentenza n. 6554 del 30/01/2020 Ud. (dep. 19/02/2020) Rv. 278453 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Art. 581 cod. proc. pen. - Sentenza di primo grado antecedente alla legge n. 103 del 2017 - Inammissibilità dell'appello - Tempus regit actum - Violazione - Esclusione - Ragioni.
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In tema di impugnazioni, non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art.581 cod.proc.pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)