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Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 (Rv. 610943 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Opposizione a più decreti ingiuntivi con unico atto - Validità - Competenza per valore o funzionale del giudice adito - Modifica - Esclusione - Opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi del giudice di pace - Sentenza - Regime anteriore al d.lgs. n.40 del 2006 - Mezzo di impugnazione esperibile - Individuazione - Criteri - Riferimento all'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610943-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

L'unicità dell'atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare - nel regime anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l'opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ. (Nella specie, con unico atto era stata proposta opposizione a dodici decreti ingiuntivi - la cui somma ammontava complessivamente ad euro 11.430, 93 -, emessi dal giudice di pace in favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che la conclusiva sentenza del giudice di pace dovesse essere impugnata con atto di appello e non con ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)