Sez. 6, Sentenza n. 80 del 17/12/1966 Ud. (dep. 11/05/1967) Rv. 104130 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - CASISTICA DI ATTI - OSPEDALI RIUNITI - NATURA - LIBRETTI DELLE MISURE, STATI DI AVANZAMENTO, CERTIFICATI DI ULTIMAZIONE E STATI FINALI DI LAVORI DATI IN APPALTO DAGLI OSPEDALI RIUNITI - SONO ATTI PUBBLICI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - ATTO PUBBLICO O PRIVATO: NOZIONE - CASISTICA DI ATTI - OSPEDALI RIUNITI - NATURA - LIBRETTI DELLE MISURE, STATI DI AVANZAMENTO, CERTIFICATI DI ULTIMAZIONE E STATI FINALI DI LAVORI DATI IN APPALTO DAGLI OSPEDALI RIUNITI - SONO ATTI PUBBLICI.*
Inquadrati fra gli enti autarchici istituzionali di diritto pubblico gli ospedali riuniti sono persone giuridiche pubbliche che agiscono attraverso Atti amministrativi e, cioe, per Atti pubblici. Per quanto specificamente attiene ai lavori pubblici, essi non solo debbono seguire i modi e le forme stabilite per lo stato (art 10 RD 30 dicembre 1923, n 2841' art 4 legge 26 aprile 1954, n 251) ma, quando tali lavori importino una spesa dello stato, debbono adottare quella pubblica documentazione imposta dalle Disposizioni previste per lo stato (RD 18 novembre 1923, n 2440 e RD 29 maggio 1924, n 927). Sono, percio, Atti pubblici i libretti delle misure, gli stati di avanzamento, i certificati di ultimazione e gli stati finali relativi a lavori dati in appalto dagli ospedali riuniti, compilati dagli organi tecnici di questi, trattandosi di attivita proprie di pubblico ufficiale, il quale constata in detti Atti situazioni tecniche e contabili al fine della successiva emissione dei mandati di pagamento attestando la regolarita dell'andamento dei lavori e la rispondenza delle opere alla volonta della pubblica amministrazione. Trattasi di Atti pubblici formalmente derivativi, in quanto riproducenti fatti giuridici che emergono da altri documenti, ma materialmente originali perche comprovano fatti giuridici nuovi, aventi propria individualita e propria autonomia oltre ad essere produttivi di effetti giuridici propri.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 2841 art. 10, Legge 26/04/1954 num. 251 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)