Sez. 1, Ordinanza n. 9812 del 15/04/2025 (Rv. 674467-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE | Pegno bancario - Monetizzazione a opera della banca - Effetti sulla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione revocatoria. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - EFFICACIA - DEL PRIVILEGIO SPECIALE RISPETTO AL PEGNO ED ALLE IPOTECHE - IN GENERE - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se il pagamento si collochi o meno nel "periodo sospetto" rilevante per l'esercizio dell'azione, la monetizzazione da parte della banca del pegno costituito in garanzia dal cliente poi fallito è idonea a determinare la decorrenza del relativo termine, siccome equivale al pagamento del debito garantito dal pegno stesso, restando invece irrilevante la data dell'eventuale successiva imputazione del pagamento, da parte del creditore, a uno piuttosto che a un altro dei plurimi debiti del medesimo obbligato.
Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 2797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)