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Sez. 2, Sentenza n. 805 del 05/02/1985 (Rv. 438997 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - OPERE ESEGUITE DAL SINGOLO CONDOMINO - PREGIUDIZIO DEL DECORO ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO - RICHIESTA DI INTERVENTO DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA O DEL GIUDICE PENALE - MANDATO ALLO AMMINISTRATORE - VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438997-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - ATTRIBUZIONI - OPERE ESEGUITE DAL SINGOLO CONDOMINO - PREGIUDIZIO DEL DECORO ARCHITETTONICO DEL FABBRICATO - RICHIESTA DI INTERVENTO DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA O DEL GIUDICE PENALE - MANDATO ALLO AMMINISTRATORE - VALIDITÀ DELLA DELIBERAZIONE.*

La deliberazione dell'assemblea di un condominio di edificio, la quale, a fronte di opere edilizie eseguite dal singolo condomino con pregiudizio del decoro architettonico del fabbricato, dia incarico all'amministratore di sollecitare l'intervento dell'autorità amministrativa, od eventualmente del giudice penale, non esorbita dai poteri e dalle attribuzioni dell'assemblea e dell'amministratore medesimi in tema di difesa e conservazione delle parti comuni dello edificio, implicando tali poteri la facoltà di ricorrere non soltanto all'Azione civile, ma ad ogni altro mezzo di tutela consentito dall'ordinamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)