Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 15 del 1972
Massime (3)
Massima n. 5901
- Urbanistica
- Piani regolatori
- Legge 23 gennaio 1941, n. 147, art. 1
- Approvazione del piano regolatore di massima del comune di apuania
- Relativo regolamento edilizio
- Prescrizione di un vincolo di zona a "colonie marine"
- Mancata previsione di un indennizzo
- Difetto assoluto di rilevanza della questione proposta ai fini della decisione del giudizio a quo
- Inammissibilità.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale incidentale, una volta stabilito che la questione proposta deve essere dichiarata inammissibile perché assolutamente irrilevante nel processo a quo, è superfluo esaminare, nel merito, gli elementi dedotti o deducibli, a favore o contro la fondatezza della questione stessa. Pertanto, nella specie, sia rispetto al giudizio promosso dal Tribunale di Massa (ord. 20 gennaio e 14 luglio 1970) sia rispetto al giudizio promosso dal Consiglio di Stato (ord. 11 giugno 1968) nei confronti del regolamento edilizio per il Comune di Apuania (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) e, rispettivamente, nei confronti del piano regolatore generale di Napoli (approvato con legge 29 maggio 1939, n. 1208), essendosi accertato l'assoluto difetto di rilevanza, nel processo a quo, della questione di legittimità costituzionale sollevata, in entrambi i casi, circa il negato indennizzo di certi "vincoli di zona", è superfluo esaminare se il vincolo discendente della norma impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 dicembre 1968, n. 1187), se il vincolo stesso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo, e quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la supposta espropriazione, in quanto immediatamente discendente dalla legge, si sarebbe in effetti verificata prima della entrata in vigore della Costituzione.
Norme impugnate
- legge 29 maggio 1939, n. 1208
- art. 1 legge 23 gennaio 1941, n. 147
- legge 19 novembre 1968, n. 1187
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
Massima n. 5902
- Edilizia
- Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3 e 4, e 40
- Mancata previsione di un indennizzo per l'imposizione dei vincoli previsti
- Illegittimità costituzionale parziale
- Richiamo di precedente decisione della corte costituzionale.
Leggi la massima
Nella sentenza n. 55 del 1968 la Corte costituzionale non dichiarò la illegittimità della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi contenuto sostanzialmente espropriativo, ma si limita a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Norme impugnate
- legge 17 agosto 1942, n. 1150
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
Massima n. 5903
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Norma da applicare nel giudizio a quo a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale
- Fattispecie di inammissibilità per irrilevanza.
Leggi la massima
Se il giudizio di costituzionalità promosso in via incidentale verte su una norma di legge, dichiarata illegittima la quale, le norme da applicarsi nel giudizio a quo, benché collegate in qualche modo ad essa, resterebbero tuttavia ferme ed efficaci, la questione - senza che con ciò si eserciti alcun sindacato sulla valutazione del giudice a quo in ordine alla individuazione della norma applicabile al caso concreto - va dichiarata inammissibile, per assoluto difetto di rilevanza. È questo il caso della questione sollevata innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Massa, con le ordinanze 20 gennaio e 14 luglio 1970, nei confronti della normativa del "regolamento edilizio per il Comune di Apuania" (approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147) concernente la zona vincolata ad esclusiva costruzione di "colonie marine": normativa impugnata dal Tribunale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., e in base ai principi affermati nella sent. n. 55 del 1968 - nella parte relativa alla mancata previsione di un indennizzo ai proprietari dei suoli interessati, nei giudizi innanzi al Tribunale controvertendosi invece sulla violazione delle "distanze" stabilite per quella zona dalla stesso regolamento.
Norme impugnate
- legge 23 gennaio 1941, n. 147
Parametri
- art. 42, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147 (approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio ed il 14 luglio 1970 dal tribunale di Massa nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Della Tommasina Giuseppe e Verlato Antonio ed altri e tra Riccardi Francesco ed altri e Pellegrini Marcello ed altri, iscritte ai nn. 69 e 294 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970 e n. 286 dell'11 novembre 1970.
Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Ritenuto in fatto
punto 1
Con ordinanza del 20 gennaio 1970, emessa in un giudizio pendente tra Della Tommasina Giuseppe, Verlato Antonio ed altri, il tribunale di Massa, a seguito di un'eccezione sollevata dai convenuti, ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente il regolamento edilizio per il Comune di Apuania, approvato con legge 23 gennaio 1941, n. 147, limitatamente alla parte relativa alla zona "colonie marine".
Nell'ordinanza - affermata la rilevanza della questione sul presupposto che, pur controvertendosi in tema di distanza di edifici, la normativa impugnata (distanze - destinazione - indice di fabbricabilità) costituisca un'inscindibile, unitaria disciplina - il tribunale ricorda i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 55 del 1968 e sulla base di essi ritiene che nella specie la legge impugnata, imponendo che in una determinata zona si costruiscano solo "colonie marine" (edifici destinati a pubblica utilità e di minimo valore commerciale), sottopone i suoli, a tempo indeterminato, a vincolo di entità tale da risolversi sostanzialmente in un'ablazione della proprietà: la mancata previsione di un qualsiasi indennizzo comporterebbe - così conclude l'ordinanza - la violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Innanzi a questa Corte si sono costituiti solo i convenuti, ma il relativo atto è stato depositato il 6 maggio 1970, fuori dei termini massimi previsti dalle vigenti disposizioni. Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Con altra ordinanza del 14 luglio 1970, emessa in un giudizio vertente tra Riccardi Francesco, Moriconi Wanda, Pellegrini Marcello ed altri, il tribunale di Massa ha proposto di ufficio, in termini identici a quelli esposti nella precedente ordinanza, la stessa questione di legittimità costituzionale.
Innanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
:
Considerato in diritto
punto 1
Le due ordinanze propongono un'identica questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
punto 2
La legge 23 gennaio 1941, n. 147, approva (art. 1) il piano regolatore di massima del Comune di Apuania ed il relativo regolamento edilizio. La Corte è chiamata a decidere se tale legge, limitatamente alla parte in cui il regolamento da essa approvato prescrive un vincolo di zona a "colonie marine", comporti una violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione in quanto non prevede la corresponsione di un indennizzo ai proprietari dei suoli ai quali quella destinazione viene imposta.
punto 3
La Corte, rilevato che nei due giudizi di merito non si controverte intorno all'indennizzo, ritiene che la questione sollevata dal tribunale di Massa debba essere dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.
Nella sentenza n. 55 del 1968 questa Corte non dichiarò l'illegittimità della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui essa consente l'imposizione a tempo indeterminato di vincoli di zona aventi sostanziale contenuto espropriativo, ma si limitò a dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni allora sottoposte al suo esame solamente "nella parte in cui non prevedono un indennizzo".
Nel presente giudizio la Corte ritiene, perciò, superfluo accertare se il vincolo a "zona colonie marine" discendente dalla legge impugnata sia a tempo indeterminato (e quale influenza abbia spiegato, su questo punto, la legge 19 novembre 1968, n. 1187); se esso abbia contenuto sostanzialmente espropriativo; quale incidenza sulla questione possa avere la circostanza che la pretesa espropriazione, in quanto immediatamente derivante dalla legge, si sarebbe verificata prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Ed infatti, posto che ne ricorressero tutti i presupposti, l'illegittimità costituzionale colpirebbe la disposizione legislativa solo nella parte in cui essa non prevede un indennizzo: sicché, restando ferma ogni altra sua parte (distanze, vincolo di destinazione, indice di fabbricabilità), la dichiarazione di illegittimità non avrebbe nessuna influenza sulle decisioni che il giudice a quo dovrà adottare in ordine alle controversie sottoposte alla sua cognizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147 (avente ad oggetto l'"approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apunia e della Marina di Apuania e delle relative norme di attuazione"), sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe limitatamente alla parte concernente la previsione di una "zona colonie marine" ed in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze