Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 24 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7026
- Processo penale
- Sentenza pronunciata a seguito del dibattimento
- Avviso di deposito
- Cod. proc. pen., art. 151, terzo comma
- Esclude che l'avviso sia notificato anche al difensore
- Questione gia decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la necessità dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale al difensore nel dibattimento che non abbia preposto gravame e non sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione, in quanto essa risulta assorbita dalla sentenza della Corte n. 96 del 5 maggio 1971 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 151, terzo comma, nella parte in cui esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento. Cfr.: sent. n. 96 del 1971.
Norme impugnate
- art. 151, comma 3, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 agosto 1971 dal pretore di Livorno nel procedimento di esecuzione penale a carico di Lucarelli Dino, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.50 del 23 febbraio 1972.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza 30 agosto 1971, emessa nel procedimento di esecuzione penale a carico di Lucarelli Dino, il pretore di Livorno ha proposto questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la necessità dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale al difensore nel dibattimento che non abbia proposto gravame e non sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 96 del 1971, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui si esclude che l'avviso di deposito della sentenza pronunciata in seguito a dibattimento sia notificato anche al difensore nel dibattimento;
che, pertanto, la questione proposta dal pretore di Livorno è priva di autonomo rilievo in quanto risulta assorbita nella decisione della Corte che riguarda tutte le sentenze pronunciate in seguito a dibattimento, comprese quelle in contumacia dell'imputato;
che, per effetto di tale sentenza, la norma impugnata ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, terzo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 96 del 5 maggio 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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