Sez. 1, Sentenza n. 4844 del 03/05/1991 (Rv. 471952 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere | Rimborso IRPEF a seguito della sopravvenienza della legge n. 482 del 1985 in favore di dipendente statale collocato a riposo - Attribuzione e decorrenza degli interessi - Disciplina speciale ex art. 7 della legge citata - Applicabilità esclusiva.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi - (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Versamento diretto - Rimborsi - In genere
Nel caso di accoglimento della domanda del dipendente statale collocato a riposo, per il rimborso di parte di quanto versato dall'ENPAS a titolo di IRPEF, alla stregua dei sopravvenuti e più favorevoli criteri di tassazione di cui alla legge 26 settembre 1985 n. 482 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 1986), l'attribuzione e la decorrenza degli interessi sono soggette alla specifica previsione dell'art. 7 della citata legge (6 per cento semestrale, a partire dall'1 gennaio 1986), la quale prevede sulle regole generali in tema di "condictio indebiti" ed anche su quelle poste dall'art. 44 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con riguardo ai rimborsi per versamenti d'imposta "ab origine" non dovuti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)