Sez. L, Sentenza n. 3505 del 24/05/1986 (Rv. 446448 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DI PRIMA CATEGORIA - REQUISITI.*
Le mansioni dell'impiegato di concetto di prima categoria, o con funzioni direttive, comportano una certa libertà di apprezzamento e latitudine di iniziative nell'esplicazione di attività di immediata collaborazione con il titolare dell'impresa o con dirigenti della stessa, sia pure nell'attuazione delle generali direttive da essi emanate e senza i poteri discrezionali propri dei dirigenti. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva negato la qualifica di capo-ufficio ad un dipendente di un'azienda di trasporto pubblico rilevando, tra l'altro, che quest'ultimo, nello svolgimento delle sue mansioni, era coadiuvato soltanto da un impiegato d'ordine e da un dattilografo). (V 4055/81, mass n 414714; (V 2561/79, mass n 398897).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)