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Sez. 1, Ordinanza n. 30203 del 22/11/2024 (Rv. 673140-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI | Revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. - Documenti tardivamente acquisiti - Fatto dell'avversario - Presupposti - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2024-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673140-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI

In tema di revocazione di sentenze passate in giudicato ex art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., l'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario presuppone che vengano indicate sia le ragioni che hanno impedito di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività degli stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata in tale impossibilità di provare, con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., più facilmente reperibili, che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma da causa di forza maggiore o dal fatto dell'avversario, ossia da un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione.

Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)