Sez. L, Sentenza n. 12915 del 20/12/1997 (Rv. 511091 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Malattia del lavoratore - Preclusione per l'esercizio del potere di recesso - Contestazione dell'addebito disciplinare prima dell'insorgenza della malattia - Intimazione del licenziamento disciplinare alla ripresa del lavoro - Irrilevanza del periodo di tempo trascorso.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE
Lo stato di malattia del lavoratore - ancorché non impedisca l'intimazione del licenziamento per giusta causa, non avendo ragione d'essere la conservazione del posto di lavoro in periodo di malattia di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto di lavoro - preclude, invece, al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso quando si tratta di licenziamento con preavviso per giustificato motivo; sicché legittimamente il datore di lavoro - che abbia contestato l'addebito e ricevuto, nel termine di cui all'art. 5 Stat. lav., le giustificazioni del lavoratore, subito dopo assentatosi dal lavoro per malattia - attende la cessazione del periodo di malattia prima di intimare il licenziamento disciplinare, senza che in tal caso il decorso del tempo possa ingenerare nel lavoratore l'affidamento in ordine all'accoglimento delle giustificazioni precedentemente comunicate, né comportare la tardività del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)