Sez. 3, Sentenza n. 3074 del 12/11/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100142 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - ESCLUSIONE - DIVERSO EFFETTO PER L'INDICAZIONE ERRONEA DELL'AULA.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - LUOGO E TEMPO DELLA COMPARIZIONE - OMESSA INDICAZIONE DELL'AULA DI UDIENZA - NULLITA - ESCLUSIONE - DIVERSO EFFETTO PER L'INDICAZIONE ERRONEA DELL'AULA.*
La mancata indicazione, nel decreto di citazione, dell'aula di udienza non determina la nullita del decreto stesso. Infatti, mentre e incontestabile che tale indicazione non e espressamente richiesta dalla legge, la quale prescrive che il detto atto contenga, fra l'altro, l'indicazione del luogo della comparizione(cod proc pen, art 407 n 2), prescrizione che viene assolta con l'indicazione della Sede dell'ufficio giudiziario -pretura, tribunale eccetera-, d'altro lato la mancata indicazione dell'aula di udienza non determina incertezza assoluta sull'autorita giudiziaria dinanzi alla quale l'imputato e chiamato a comparire e, quindi, non ricorre l'ipotesi di nullita del decreto di citazione prevista dall'art 412 cod cit, che e connessa alla suddetta condizione di assoluta incertezza. La nullita in parola potrebbe ravvisarsi tutt'al piu nel caso di indicazione erronea di aula diversa da quella destinata all'udienza, poiche non verrebbe a costituirsi, allora, un regolare rapporto processuale potendosi determinare la impossibilita dell'imputato presente in aula diversa, di comparire innanzi al giudice investito della cognizione del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 407, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)